CAPITOLO I

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Articolo 1

Le tradizionali corse del Palio, con le quali il popolo senese, avente nelle storiche sue Contrade l'espressione più pura e più caratteristica solennizza le ricorrenze religiose della Visitazione e dell'Assunzione in cielo di Maria Vergine, Signora e Patrona della Città, si effettuano nel "Campo" il 2 luglio ed il 16 agosto di ogni anno.

Articolo 2

Al di fuori delle ricorrenze indicate nel precedente articolo, possono essere effettuati Palii straordinari in occasione di circostanze, avvenimenti e ricorrenze di particolare rilievo e ciò solo su iniziativa del Sindaco, della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale ovvero su richiesta dei Magistrato delle Contrade, di Enti o Comitati cittadini, rivolta tempestivamente al Sindaco entro il termine del 31 marzo di ogni anno.
E' possibile derogare al termine del 31 marzo esclusivamente in caso di avvenimenti ed eventi straordinari ed eccezionali che siano accaduti dopo tale data.

Tanto l'iniziativa dell'Amministrazione Comunale, quanto le richieste suaccennate (queste ultime se ritenute dalla Giunta Municipale non manifestamente infondate) vengono, dal Sindaco, al più presto comunicate alle Contrade tramite il loro Magistrato, il quale provvederà a consultare tutte quelle che non abbiano in corso punizioni definitive di esclusione, di cui all'art. 97 lett. c) raccogliendo le adesioni, che sono volontarie, ma irretrattabili.

Solo se vengono raccolte almeno dieci adesioni il Consiglio Comunale decide sulla effettuazione o meno del Palio Straordinario ed, in caso affermativo il Sindaco notifica entro cinque giorni la detta decisione alle diciassette Contrade, consentendo a quelle che avevano in precedenza negato la loro adesione o che si erano astenute da qualsiasi pronunciamento in merito, di fare conoscere la loro rinuncia o adesione definitiva ed irretrattabile mediante comunicazione scritta rivolta entro dieci giorni al Sindaco ed al Magistrato delle Contrade.

Le Contrade che non fanno pervenire tale decisione, nel termine di tempo sopra disposto, saranno considerate definitivamente rinunciatarie.

Articolo 3

Spetta all'Autorità Comunale dare l'annuncio al pubblico di ogni Palio ordinario o straordinario.

Articolo 4

Le Contrade sono diciassette e cioè: Aquila, Bruco, Chiocciola, Civetta, Drago, Giraffa, Istrice, Leocorno, Lupa, Nicchio, Oca, Onda, Pantera, Selva, Tartuca, Torre e Valdimontone.

I loro stemmi e colori risultano dall'allegato A) del presente regolamento.

Ad ogni Palio partecipano dieci delle diciassette Contrade. Per la determinazione di esse nei Palii ordinari, si segue la regola stabilita dal Bando del Magistrato di Biccherna del 21 gennaio 1720 (stile senese).

Hanno diritto a partecipare ad un Palio ordinario le sette Contrade che non presero parte a quello corrispondente dell'anno innanzi ed il loro numero viene completato mediante sorteggio fra le altre che vi parteciparono, tenuto conto anche delle eventuali rinunzie di cui all'art. 6.

Per i Palii straordinari di cui all'art. 2, le dieci Contrade che partecipano alla corsa sono sorteggiate con le modalità di cui all'art. 27.

Articolo 5

I Palii straordinari non modificano i diritti delle Contrade per la partecipazione a quelli ordinari.

Articolo 6

In conformità di quanto è stabilito dal citato Bando del Magistrato di Biccherna del dì 21 gennaio 1720 (stile senese) la partecipazione delle Contrade ai Palii ordinari è volontaria.

E' quindi in piena facoltà delle Contrade di rinunciare al diritto acquisito di correre, o di astenersi dall'esperimento della sorte, purchè ne rendano edotta per iscritto l'Autorità Comunale almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di cui all'art. 20 e seguenti.

Non è ammessa alcuna rinuncia condizionata, o a favore di altra Contrada.

Soltanto nell'eventualità che le rinunce non permettano di raggiungere il numero prescritto dal terzo o quarto comma dell'art. 4 - mentre le Contrade che non avrebbero avuto diritto di partecipare alla corsa lo acquistano senz'altro si procede ad un sorteggio fra le rinuncianti, per determinare quali di esse divengano obbligate a parteciparvi al fine di completare il numero anzidetto.

Articolo 7

La soprintendenza e la direzione dei Palii, sia ordinari che straordinari, spettano esclusivamente all'Amministrazione Comunale. La Giunta Municipale nomina una Deputazione composta di tre membri, la quale esercita le attribuzioni conferitele dal presente Regolamento ed in genere coadiuva l'Amministrazione Comunale nelle funzioni suddette.

Per la nomina di tale Deputazione, la Giunta Comunale si avvale della segnalazione non vincolante presentata dal Magistrato delle Contrade individuando preferibilmente i nominativi delle Contrade non partecipanti al Palio di riferimento.

Nell'espletamento dei suoi compiti la Deputazione della Festa si avvale della collaborazione di tre Ispettori della Pista, nominati con le stesse modalità dei Deputati della Festa.

La Giunta Comunale con apposito atto nomina i Deputati della Festa, gli Ispettori della Pista, i Giudici della Vincita e il Maestro di Campo.

Articolo 8

In considerazione delle finalità del Palio come celebrazione cittadina e dello spirito che lo anima, è vietato di promuovere  pubblici concorsi, lotterie, od altre iniziative che possano far sorgere interessi economici aventi qualsiasi riferimento al Palio, o alle sue fasi ed alle operazioni inerenti.

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