CAPITOLO VI

DEL CORTEO STORICO E DELLA CORSA DEL PALIO

Articolo 72

Secondo la tradizione, ogni corsa del Palio è preceduta dallo sfilamento di un Corteo Storico, che costituisce una rievocazione figurata degli ordinamenti, dei costumi, e della grandezza della Medioevale Repubblica Senese, con particolare riguardo alle Contrade, le quali, con le loro Comparse, ne formano la parte principale.

I Gruppi e le Figurazioni delle quali il Corteo si compone e l'ordine in cui deve svolgersi resultano dal prospetto schematico annesso al presente Regolamento (allegato B).

A tutto il complesso del Corteo è applicabile la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 9.

Per le raffigurazioni delle parti del Corteo che non rappresentano Contrade occorre l'assenso dell'Autorità Comunale.

Articolo 73

La Comparsa, che ciascuna Contrada partecipante al Palio ha obbligo di far intervenire al Corteo in sua rappresentanza, deve essere composta come segue:
Un Tamburino, due Alfieri (giocatori di bandiera), il Duce fiancheggiato da due Uomini d'Arme, un Paggio porta Insegna recante la bandiera ufficiale della Contrada, due Paggi Vessilliferi, che recano le insegne delle antiche compagnie militari, il Fantino montato sul Soprallasso (cavallo di parata) condotto a mano da un palafreniere, il Barbero (cavallo da corsa) avuto in sorte dalla Contrada, condotto a mano dal Barberesco.

Per le Contrade che non corrono, la Comparsa, che anche esse sono obbligate ad inviare al Corteo, manca del Barbero e del Soprallasso.

Tutti i Figuranti sopra indicati, eccezion fatta per il Fantino, debbono avere idonea prestanza fisica ed essere vestiti coi costumi della rispettiva Contrada, quali risultano dai bozzetti approvati dall'Autorità Comunale, senza di che la Comparsa non può essere ammessa al Corteo.

Quest'ultima disposizione vale anche per le bandiere portate dai Figuranti, i bozzetti delle quali debbono essere sempre sottoposti alla preventiva approvazione del Comune.

Articolo 74

Abrogato con delibera della G.M. n. 808 del 10.6.1955 ratificata dal C.C. il 20.6.1955 n.143.

Articolo 75

La nota delle persone prescelte a figurare nella Comparsa della rispettiva Contrada deve essere prodotta al Comune almeno due giorni prima di quello del Palio, affinché sia dall'Autorità Comunale approvata.

In caso di mancata approvazione totale, o parziale degli elementi proposti, ne viene dato avviso senza motivazioni al Capitano, il quale è tenuto a provvedere all'immediata sostituzione ed a presentare al Comune una nuova nota da concordare.

Articolo 76

E' vietato alle Contrade di far rappresentare nella Comparsa il Fantino da altro figurante montato sul Soprallasso, nello sfilamento del Corteo, o di esimersi, sotto qualsiasi pretesto, di farvi intervenire il cavallo da corsa (Barbero).

Soltanto in casi eccezionali, e cioè quando l'eccessiva irrequietezza del cavallo desse luogo ad inconvenienti o pericoli, l'autorità Comunale udito il parere dei Deputati della Festa, ha facoltà di disporre che venga condotto direttamente nella Corte dei Podestà.

Articolo 77

L'ordine col quale ciascuna Contrada deve partecipare al Corteo, si riassume come segue:

I) Palii ordinari nei quali non si siano avute rinunce di cui all'art. 6.

Precedono le Comparse delle sette Contrade che corrono di diritto, nell'ordine in cui furono estratte nel sorteggio effettuato per il corrispondente Palio dell'anno innanzi; seguono le altre tre partecipanti al Palio e quindi le sette rimanenti, nell'ordine nel quale furono all'uopo sorteggiate rispettivamente ai sensi degli articoli 22 e 23.

II. Palii ordinari nei quali si siano avute rinunce di cui al citato art. 6.
a) quando le rinunce, per il loro numero, non abbiano dato luogo al sorteggio previsto dall'ultimo comma del detto Art. 6: precedono le Comparse delle Contrade che corrono di diritto, nell'ordine di estrazione dell'anno innanzi; seguono quelle delle altre sorteggiate ai sensi dell'Art. 22 per completare il numero di dieci, pure nell'ordine di estrazione dell'anno innanzi; seguono quelle delle altre che corrono di diritto nel corrispondente Palio dell'anno successivo, nell'ordine venuto a risultare dal sorteggio di cui all'ART. 23 ed infine quelle delle Contrade rinunciatarie, in ordine alfabetico;
b) quando le rinunce per il loro numero abbiano invece dato luogo al sorteggio previsto dall'ultimo comma del predetto  Art. 6: precedono le Comparse delle Contrade che corrono di diritto nell'ordine dell'estrazione dell'anno innanzi; seguono quelle delle altre che hanno acquisito il diritto di correre, nell'ordine determinato dall'apposito sorteggio di cui all'Art. 25; vengono quindi quelle delle Contrade eventualmente rinuncianti, ma obbligate  a partecipare alla corsa, nell'ordine del sorteggio previsto dall'ultimo comma dell'Art. 6 ed infine, in ordine alfabetico, quelle delle rimanenti sette Contrade rinunciatarie.

III. Palii straordinari ai quali partecipino tutte le Contrade.
Precedono le Comparse delle dieci Contrade che corrono e seguono le altre sette, nel rispettivo ordine di estrazione, di cui all'Art. 27.

IV. Palii straordinari ai quali alcune Contrade abbiano rinunciato.
Precedono le Comparse delle dieci Contrade che corrono, nell'ordine di estrazione; seguono quelle delle altre Contrade ammesse al sorteggio parimenti nell'ordine di estrazione, e vengono infine, in ordine alfabetico, le Comparse delle Contrade rinunciatarie.
Quando si abbiano Contrade escluse dal partecipare al Palio per punizione, le relative Comparse, in tutti i casi sopra considerati, debbono essere, in ordine alfabetico, ultime del Corteo.

L'ordine come sopra stabilito per ogni singolo caso non può essere modificato per alcun motivo.

Articolo 78

La riunione delle Comparse, complete di tutti gli elementi che le compongono, degli altri gruppi di Figuranti e la formazione del Corteo Storico, si effettuano alle ore e nei luoghi prescritti dall'Autorità Comunale, a cura di Funzionari ed Agenti da questa a ciò delegati.

Per dirigerne e disciplinarne lo sfilamento, i compiti sono attribuiti ad un Maestro di Campo , di cui all'art. 7, il quale, vestito in apposito costume, esplica le loro funzioni, coadiuvato da alcuni Rotellini di Palazzo.

Articolo 79

E' dovere di tutti coloro che sono chiamati a figurare nel Corteo di tenere un contegno corretto e disciplinato, uniformandosi senza discutere agli ordini impartiti dal Maestro di Campo e dai Rotellini, e di cooperare, in quanto da ciascuno possa dipendere, alla migliore riuscita di questa parte della celebrazione.

In particolar modo è loro proibito, durante il percorso nel "Campo" di fumare, gridare, soffermarsi per parlare con spettatori, prendere bibite od altro, togliersi il copricapo od altra parte del costume o portare oggetti che non facciano parte di questo.

I contravventori sono punibili con la sospensione temporanea o con l'espulsione a vita da fare parte del Corteo.

Articolo 80

Entrando nel "Campo" dalla Bocca del Casato, al segnale dato con lo sparo di un mortaretto, il Corteo ha il suo svolgimento nella pista, sino al palco eretto dinanzi al Palazzo Civico, palco nel quale, dopo avere deposto le armi, le insegne e gli altri oggetti portati nel Corteo, tutti i Figuranti che non abbiano altri speciali incarichi debbono ordinatamente prender posto.

Nessun Figurante, sino a quando la corsa del Palio non sia terminata, può scendere, per qualsiasi motivo o pretesto, dal palco suddetto, sotto pena dell'immediato allontanamento dalla piazza e delle sanzioni previste nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

All'infuori dei Figuranti in costume, nessun altro può accedere e prender posto nel palco delle Comparse.

Articolo 81

Durante lo sfilamento del Corteo, che sarà accompagnato dal suono continuo del Campanone della Torre del Mangia, dalla Marcia del Palio eseguita dai Musici Comunali e dagli squilli dei Trombetti di Palazzo, gli Alfieri di ciascuna Comparsa delle Contrade partecipanti al Palio, dopo aver compiuto l'alzata di saluto all'ingresso nel al rullo del tamburo debbono eseguire soltanto quattro sbandierate, e cioè, la prima dinanzi al Palco dei Giudici, la seconda all'altezza della Fonte Gaia, la terza dinanzi al Palco dei Priori, e la quarta davanti alla Cappella Comunale.

Le sette Contrade che non prendono parte alla corsa dovranno entrare nella pista una di seguito all'altra, senza fermarsi per le sbandierate d'obbligo di cui sopra, e dovranno eseguire una sola sbandierata a comando del Maestro di Campo, non appena saranno tutte e sette sistemate nella pista.

Il Maestro di Campo si avvarrà, per ordinare la sbandierata, di un segnale fatto eseguire da due Paggetti che sosteranno uno al Palco dei Giudici ed uno al Palco delle Comparse.

Le Contrade saranno sistemate nel semicerchio compreso tra il Casato e San Martino.

Le medesime eseguiranno l'alzata delle bandiere all'ingresso del "Campo" (Bocca del Casato) e durante il percorso, prima e dopo la sbandierata, sventoleranno le bandiere. A sfilamento ultimato, un Alfiere per ogni Contrada ed il rispettivo Tamburino, sono tenuti a partecipare ad una sbandierata finale collettiva di fronte al Palazzo Civico, quale omaggio all'Autorità del Comune.

Le sbandierate debbono venire dagli Alfieri eseguite nella maniera tradizionale, con aggraziati movimenti e giuochi, che diano risalto alla loro abilità, ma senza eccessivi virtuosismi che richiedano un tempo maggiore di quello stabilito dal Maestro di Campo, cui spetta il compito d'imporre la cessazione e di segnalare tutte le infrazioni all'Autorità Comunale, per i provvedimenti disciplinari del caso.

Articolo 82

Terminato, coll'effettuazione della sbandierata collettiva, il Corteo Storico, mentre dai Valletti del Comune viene portato nel Palco dei Giudici il Palio da assegnarsi alla Contrada vincitrice, come è disposto in successivi articoli, i Barberi e i loro Fantini, riuniti nella Corte del Podestà, debbono tenersi pronti per la corsa.

In detta Corte oltre alle persone tassativamente indicate nell'art. 55, per le prove, è ammessa ad accedere per la sera del Palio, per ciascuna Contrada, soltanto una persona incaricata di recare il costume che il Fantino deve indossare per la Corsa e di ritirare quello di parata indossato dal Fantino stesso nel Corteo.

Il nome di detto incaricato deve essere preventivamente reso noto alla Autorità Comunale, insieme con quelli dei componenti la Comparsa.

Articolo 83

Le Contrade non possono, per alcun motivo (tranne che per assoluta impossibilità fisica preventivamente accertata, com'è prescritto all'Art. 56) ritirare il proprio cavallo dal Palio, in qualunque fase della celebrazione e quali che siano gli incidenti che possano verificarsi.

Contravvenendo, le Contrade sono passibili dell'esclusione dai due Palii successivi, ordinari o straordinari.

Articolo 84 - vedi anche Norma interpretativa

Per la corsa del Palio, i Fantini sono tenuti ad indossare il costume della foggia prescritta dall'Art. 61 per le prove, ma il berretto deve  essere sostituito da uno zucchetto metallico, dipinto coi colori della Contrada, per la protezione della testa.

Ad ogni Fantino è poi consentito l'uso degli speroni e di un nerbo (tendine di bue) fornito a tutti dal Comune, di tipo uniforme, tanto per incitare maggiormente il cavallo proprio, quanto per battere ed ostacolare con esso i Fantini avversari ed i loro cavalli durante il percorso.

I Fantini non possono però fare uso del nerbo suddetto sugli avversari e loro cavalli sino a che, data la mossa, non abbiano raggiunto il bandierino di traguardo.

Il nerbo viene consegnato a ciascun Fantino da un Vigile Urbano al momento dell'uscita dalla Corte del Podestà per recarsi alla mossa.

Nella corte del Podestà, prima di salire a cavallo, i Fantini debbono essere perquisiti, per accertare che non rechino seco altri mezzi d'offesa.

Articolo 85 - vedi anche Norma interpretativa

Anche per il Palio la chiamata delle Contrade dalla Corte del Podestà alla mossa si effettua nella forma stabilita per le prove dal I, II e III comma dell'art. 62.

Per l'ordine d'ingresso e l'occupazione del posto al canapo, debbono osservarsi le norme seguenti:

1. L'ordine di presentazione delle Contrade al canapo è indicato da un mezzo meccanico di cui in appresso si specificano le caratteristiche.

a) Il mezzo meccanico di cui trattasi è composto di una vasca serbatoio, da un tubo a doppia camicia e da dieci sfere, dette comunemente barberi, di spessa materia (legno e plastilina) con i colori delle Contrade partecipanti alla corsa.

b) La vasca serbatoio di forma ovoidale dovrà avere una cubatura sei volte superiore alla cubatura complessiva dei dieci barberi; il tubo a doppia camicia dovrà essere munito nella parte esterna di dieci fori di diametro leggermente inferiore a quello dei barberi, in modo che ogni barbero corrisponda esattamente al relativo foro e tali fori dovranno, ben marcatamente, essere numerati dal n. 1 al n. 10 ed avranno forma circolare ad eccezione dell'ultimo segnato col n. 10 che dovrà avere forma quadrata per indicare la Contrada di rincorsa.

c) I barberi dovranno essere di ugual peso, forma e dimensione.
 
2. Il dispositivo sarà tenuto in custodia dall'Amministrazione Comunale e un Funzionario dell'Amministrazione dovrà consegnare, a tempo debito ai Signori Deputati della Festa, riuniti nel Palco dei Giudici, tre esemplari del mezzo meccanico per le tre mosse, completamente separati nelle parti che lo compongono, nonché trenta barberi, onde procedere alle operazioni necessarie per l'indicazione dell'ordine delle mosse.

Ognuno dei tre tubi  dovrà portare ben visibile il numero che lo distingue e cioè n. 1, n. 2 e n. 3.

3. L'inizio delle operazioni sotto indicate avverrà quando la quarta Contrada partecipante al Palio entra nel Campo alla Bocca del Casato. I Signori Deputati della Festa prenderanno in consegna i tre esemplari e deporranno, con l'eventuale presenza dei Capitani o Fiduciari, i barberi nella vasca serbatoio, dieci per ogni vasca e rappresentante ciascuno una delle Contrade che corrono, indi innesteranno il tubo nella vasca, avendo cura di isolare i barberi dal tubo a mezzo della apposita serranda. Procederanno poi al rimescolamento dei barberi e, aperta la serranda, lasceranno che i barberi, liberamente defluendo, si dispongano lungo il tubo chiuso con la doppia camicia.

Tale operazione dovrà essere ripetuta tante volte quante occorrono per l'approntamento di tutti e tre i tubi; compiuta tale operazione si applicheranno i sigilli a mezzo di apposita impiombatura, disinnestando la vasca serbatoio. I tubi sigillati verranno disposti ciascuno nella propria cassetta in attesa del segnale che indica l'uscita dei Fantini dal Cortile del Podestà.

4. Quando i Fantini, montati sui rispettivi cavalli ed avviati alla mossa, raggiungeranno l'altezza della curva del Casato, si estrarrà il tubo della prima mossa, contraddistinto dal n. 1 e si toglieranno i sigilli. Facendo ruotare la camicia si porrà in evidenza l'ordine di presentazione per la 1a mossa.

5. Immediatamente sarà dettato al Funzionario Comunale, incaricato di trascrivere detto ordine su tre moduli predisposti, l'ordine di presentazione delle Contrade al canapo, nel modo stesso in cui queste vengono indicate dalla numerazione impressa sul tubo, e cioè la Contrada il cui barbero andrà a porsi nel foro contraddistinto col n. 1 andrà a collocarsi al primo posto e così via per i rimanenti barberi fino a quello di rincorsa. Compilati i tre elenchi i detti Deputati cureranno che un esemplare, in busta chiusa, venga rimesso al Mossiere, altro al Sindaco, mentre il terzo resterà a disposizione degli stessi Deputati della Festa o dei Signori Capitani per opportuna conoscenza.

6. Qualora la prima mossa non risulti valida l'operazione sarà ripetuta col tubo contraddistinto dal n. 2 e così via per la terza col tubo contraddistinto dal n. 3.

Ove le tre mosse non siano sufficienti e si debba procedere a successive partenze l'ordine di queste sarà quello della prima, seconda e terza mossa, ma invertito.

7. Terminato il Palio il dispositivo sarà consegnato dai Signori Deputati della Festa all'Amministrazione Comunale per la custodia.

Articolo 86

Abrogato con deliberazione dei C.C. n. 111 del 3.7.1952.

Articolo 87

Salva ogni particolare disposizione espressamente riferentesi alla corsa del Palio, sono applicabili a tutto quanto concerne lo svolgimento della corsa stessa le norme che disciplinano l'effettuazione delle prove, norme contenute negli Artt. 41, penultimo e ultimo comma, 54 ultimo comma, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70.

Articolo 88

Quando la mossa sia stata valida ed i Giudici della Vincita abbiano emesso il loro inappellabile verdetto sull'esito della corsa, il Palio viene subito consegnato dal Rappresentante l'Autorità Comunale e dai Deputati della Festa al Capitano della Contrada vincitrice, il quale provvede a farlo prendere da persona di sua fiducia e a farlo trasportare nella sede della Contrada stessa nella festevole forma tradizionale.

La bandiera della Contrada vincitrice, salutata dagli squilli dei Trombetti, viene subito esposta ad una finestra centrale del primo piano del Palazzo Comunale e vi rimane anche per l'intero giorno successivo.

Articolo 89

E' proibito qualunque partito, o accordo diretto a far vincere il Palio ad una piuttosto che ad un'altra Contrada.

Articolo 90

In caso di pioggia che si verifichi durante lo sfilamento del Corteo Storico, o che, anche cadendo in precedenza, abbia resa la pista impraticabile o pericolosa, l'Autorità Comunale, udito il parere dei competenti propri uffici, dei Deputati della Festa e dei Capitani delle Contrade partecipanti alla corsa, ha facoltà di rimandare il Palio al giorno successivo e di rinviarlo ulteriormente, se ciò fosse reso necessario dal permanere delle avverse condizioni atmosferiche.

All'Autorità Comunale è pure riservata facoltà di rinviare, in accordo con l'autorità di P.S. l'effettuazione del Palio, per motivi che interessino l'ordine pubblico.

Articolo 91

Qualora nel Palco dei Giudici sorgessero, durante o dopo la corsa, contestazioni o diverbi tra coloro che sul Palco stesso prendono posto, la forza pubblica potrà intervenire soltanto quando uno dei Deputati della Festa lo richieda.

Articolo 92 - vedi anche Norma interpretativa

Nei sette giorni successivi a quello nel quale il Palio sia stato effettuato, i Deputati della Festa debbono rimettere all'Assessore Delegato una particolareggiata relazione in merito all'organizzazione ed all'intero svolgimento del Palio stesso, segnalando ogni circostanza che meriti rilievo o che richieda provvedimenti.

La relazione dei Deputati della Festa è l'unico documento sulla base del quale l'Assessore delegato procede alle conseguenti proposte sanzionatorie.

Della relazione debbono far parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti nei cinque giorni successivi al Palio, termine entro il quale i Deputati possono sentire i Priori e/o i Capitani delle Contrade nonché i Fantini su specifici atti.

Non sono acquisibili né utilizzabili per la relazione dei Deputati della Festa documenti, fotografie e filmati effettuati con ogni mezzo tecnico, che siano anonimi.

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